Il Sapore?! Escluso dalla tutela come Diritto D’Autore!
Nel mio lavoro quotidiano di consulenza alle Aziende per la tutela delle proprie innovazioni tengo sempre bene a mente i principi generali delle sentenze che hanno fatto la storia della materia che mi appassiona.
Mi sembra quindi abbastanza prevedibile la sentenza della Corte di giustizia del 13/11/2018 (causa C-310/17) relativa alla proteggibilità come Diritto D’Autore del sapore di un alimento.
La Decisione si è occupata del formaggio spalmabile chiamato «Heksenkaas» prodotto con una ricettazione a base di panna ed erbe aromatiche, creato da un commerciante olandese. Il suo ideatore cedette alla società Levola i propri diritti di proprietà intellettuale su tale prodotto, in cambio di un corrispettivo correlato al fatturato ricavabile dalla sua vendita.
I diritti D’Autore sul sapore vennero poi azionati da Levola contro un concorrente e della questione furono investite le Autorità locali (Rechtbank Gelderland – tribunale del Gelderland) alle quali si richiese di dichiarare che il sapore dell’Heksenkaas costituisse una creazione intellettuale proprietaria del produttore e godesse, quindi, di una tutela per diritto d’autore, con la conseguenza l’indebita riproduzione del sapore da parte della concorrente costituisse violazione.
Il caso, dopo essere stato sottoposto alla Corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden, Paesi Bassi, è arrivato dinanzi alla Corte di Giustizia la quale, applicando dei principi diffusamente ribaditi per altri casi ha stabilito che:
– Le autorità competenti a garantire la tutela dei diritti esclusivi inerenti al diritto d’autore devono poter conoscere con chiarezza e precisione gli oggetti in tal modo protetti ed è necessario evitare qualsiasi elemento di soggettività che sarebbe pregiudizievole per la certezza del diritto.
– Non vi è possibilità di procedere ad un’identificazione precisa e obiettiva per quanto riguarda il sapore di un alimento. Infatti, a differenza, ad esempio, di un’opera letteraria, pittorica, cinematografica o musicale, la quale è un’espressione precisa e obiettiva, l’identificazione del sapore di un alimento si basa essenzialmente su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili, in quanto dipendono, in particolare, da fattori connessi alla persona che assapora il prodotto in esame, come la sua età, le sue preferenze alimentari e le sue abitudini di consumo, nonché l’ambiente o il contesto in cui tale prodotto viene assaggiato.
– È da escludere che il sapore di un alimento sia tutelato dal diritto d’autore ai sensi di tale direttiva e che una normativa nazionale sia interpretata in modo da conferire a un tale sapore una tutela ai sensi del diritto d’autore.
Ecco quindi che i principi inerenti la certezza del diritto, enunciati in occasioni molto diverse da quella ora oggetto di discussione, forniscono supporto per l’interpretazione di questo bizzarro tentativo di estendere i confini del diritto d’Autore!